
Scopriamo insieme che cos’è il codice tributo 4034, a che cosa serve, come si calcolano gli acconti dell’IRPEF, quando devono essere versati e come rimediare se ci siamo dimenticati di versarli.
Codice tributo 4034: cos’è e quando si utilizza nel modello F24
In questo primo paragrafo vedremo chi deve utilizzare il codice tributo 4034, come si determinano gli acconti dell’IRPEF e quando si può utilizzare il codice 4034 per il pagamento in unica soluzione.
Chi deve utilizzare il codice tributo 4034
Il codice tributo 4034 deve essere utilizzato per versare il secondo acconto dell’IRPEF oppure tutto l’acconto in un’unica soluzione, se l’importo dell’acconto totale non supera 257,52 euro.
Gli acconti dell’IRPEF devono essere versati da chi presenta il Modello Redditi Persone Fisiche (generalmente chi ha una Partita IVA) mentre per chi presenta il Modello 730 sono regolati in busta paga o cedolino pensione dal sostituto di imposta.
Il sostituto di imposta per i lavoratori dipendenti è il datore di lavoro e per i pensionati l’ente previdenziale (INPS oppure una cassa professionale dedicata ai professionisti che hanno un ordine, come per esempio i medici, gli architetti, gli ingegneri, i commercialisti, ecc.).
A volte, però, il lavoratore dipendente, anche se gli è consentito presentare il Modello 730, non può contare sul sostituto di imposta.
Il caso tipico è quello del lavoratore che ha perso il lavoro e deve quindi presentare il Modello 730 “senza sostituto di imposta”: in tal caso deve provvedere in autonomia al versamento degli acconti con la delega di pagamento F24.
Come si determinano gli acconti IRPEF
L’acconto dell’IRPEF è suddiviso in due rate, primo e secondo acconto, pari al 40% e 60%, da versare rispettivamente entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre, e si determina generalmente sulla base dell’IRPEF riferita all’anno precedente.
Esempio: se l’imposta da versare per il 2024 era pari a 2.000 euro, il versamento del primo acconto sarà pari a 800 euro (40% di 2.000 euro) e quello del secondo acconto sarà pari a 1.200 euro (60% di 2.000 euro).
Questo, che si chiama “metodo storico” proprio perché si basa sulle informazioni dell’anno precedente, non è però l’unico metodo ammesso.
Se il contribuente ritiene che l’IRPEF per l’anno in corso sia inferiore, può versare anche sulla base di una propria stima; questo secondo metodo si chiama “metodo previsionale”.
Tornando al nostro esempio, se l’IRPEF da versare prevista per il 2025 è inferiore ai 2.000 euro del 2024, ipotizziamo 1.000 euro, si potrà versare il 40% di 1.000 euro (400 euro) a giugno ed il 60% di 1.000 euro (600 euro) a novembre.
Se a giugno non avessimo ancora una chiara idea dell’IRPEF del 2025, potremmo versare il primo acconto con il metodo storico (800 euro, cioè il 40% di 2.000 euro) e poi “aggiustare” l’importo con il versamento del secondo acconto di novembre, versando solo 200 euro per raggiungere complessivamente, nel 2025, l’importo di 1.000 euro.
Attenzione però: se una volta concluso l’anno dovesse risultare che abbiamo versato meno del dovuto, questo comporterà delle sanzioni.
Per questo motivo è meglio essere cauti nella previsione e stare un po’ più “larghi”: in ogni caso gli acconti in eccesso potranno essere portati in deduzione del versamento dei saldi qualche mese dopo, con la dichiarazione dei redditi.
Quando si può versare l’acconto IRPEF in unica soluzione
Non sempre è necessario versare l’acconto in due rate: se l’importo totale dell’acconto è inferiore a 257,52 euro, possiamo versarlo tutto entro la scadenza del secondo acconto, cioè entro il 30 novembre, e in tal caso dovremo utilizzare, nel modello F24, il codice 4034.
Come compilare correttamente il Modello F24 con il codice 4034
Compilare il Modello F24 con il codice tributo è molto semplice: i dati da indicare sono davvero molto pochi.
Oltre ai dati del contribuente da indicare all’inizio del modello, nella successiva sezione “ERARIO” devono essere compilati solo i campi “codice tributo”, “anno di riferimento” e “importi a debito versati”, come nell’esempio riprodotto

Acconto IRPEF: differenze tra i codici tributo 4033 e 4034
Per l’acconto IRPEF, oltre al codice tributo 4034 che si usa per versare il primo acconto del 60% o in unica soluzione per importi inferiori a 257,52 euro entro il 30 novembre, esiste anche il codice tributo 4033.
Io codice tributo 4033 si deve usare per il versamento del primo acconto quando l’importo dell’acconto complessivo supera i 257,52 euro.
La compilazione del Modello F24 per il primo acconto con il codice 4033 è un po’ diversa perché, a differenza del secondo acconto o acconto in unica soluzione, che generalmente non è rateizzabile, il primo acconto è invece rateizzabile fino a 7 rate.
Se l’acconto viene rateizzato è prevista una maggiorazione per interessi che viene determinata per raggiungere sostanzialmente una quota corrispondente ad un tasso annuo del 4%.
Se decidiamo di versare l’acconto a rate, oltre ai campi previsti per il codice 4034, dovremo compilare anche il campo “rateazione/regione/prov/mese rif” indicando il numero della rata versata e il numero totale delle rate in questo formato:
0106, per la prima rata di 6, 0206 per la seconda rata di 6, 0306 per la terza rata di 6, e così via.
Il termine di versamento per il primo acconto è il 30 giugno ma possiamo scegliere di versarlo in sette rate di uguale ammontare secondo queste scadenze e con queste maggiorazioni per interessi:
- 30 giugno, senza interessi
- 16 luglio, con interessi 0,18%
- 20 agosto, con interessi 0,51%
- 16 settembre, con interessi 0,84%
- 16 ottobre, con interessi 1,17%
- 17 novembre, con interessi 1,50%
- 16 dicembre, con interessi 1,83%
Il primo acconto (così come il saldo), però, può essere versato anche entro il 30 luglio anziché entro il 30 giugno: in questo caso il versamento dovrà essere maggiorato dello 0,40%.
Anche se scegliamo di versare il primo acconto al 30 luglio anziché al 30 giugno possiamo rateizzarlo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40%, ma il numero di rate massimo è 6.
In tal caso, la rateizzazione massima prevede queste scadenze e queste maggiorazioni per interessi:
- 30 luglio, senza interessi
- 20 agosto, con interessi 0,18%
- 16 settembre, con interessi 0,51%
- 16 ottobre, con interessi 0,84%
- 17 novembre, con interessi 1,17%
- 16 dicembre, con interessi 1,50%
La quota per interessi deve essere versata distintamente in una riga separata, con un codice tributo apposito che è 1668.
Scadenze e modalità di pagamento per il codice tributo 4034 nel 2025
La scadenza del secondo acconto o acconto in unica soluzione con il codice tributo 4034 è generalmente prevista al 30 novembre.
Le scadenze fiscali, tuttavia, quando la scadenza cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, prevedono sempre il differimento al primo giorno lavorativo successivo dal lunedì al venerdì.
Per quest’anno 2025, il 30 novembre cade di domenica, per cui la scadenza per versare quanto dovuto con il codice 4034 è differito al 1° dicembre, lunedì.
Abbiamo detto che quanto dovuto con il codice tributo 4034 non è generalmente rateizzabile, e abbiamo usato questo avverbio, “generalmente” perché le cose non stanno sempre esattamente così!
Per i titolari di Partita IVA che hanno un volume d’affari inferiore a 170 mila euro, l’anno scorso anche il secondo acconto delle imposte dirette era rateizzabile in cinque rate con maggiorazione per interessi come sopra descritto.
Questa disposizione, però, è stata definita solo per l’anno 2024 (art. 7-quater DL 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con L. 9 dicembre 2024, n. 189).
Questa eccezione, inoltre, riguarda contribuenti specificamente individuati e al momento non ci sono simili previsioni normative per il 2025: dovremo aspettare ancora per sapere se la disposizione sarà confermata.
Ravvedimento operoso: come regolarizzare il pagamento con il codice 4034
In questo paragrafo scopriremo che cos’è il ravvedimento operoso, come si calcola la sanzione e come si calcolano gli interessi.
Che cos’è il ravvedimento operoso?
Ravvedersi significa riconoscere un proprio errore e “pentirsi”: qui l’errore è non aver pagato l’acconto entro la scadenza prevista.
Ma ravvedersi non basta, il ravvedimento deve essere “operoso”, bisogna, insomma, agire per rimediare al nostro errore.
Se noi non paghiamo un tributo, l’Agenzia delle Entrate può irrogare una sanzione e chiederci gli interessi.
La sanzione “standard” è del 25% (30% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024) mentre gli interessi sono calcolati utilizzando il tasso di interesse legale, che dal 1° gennaio 2025 è pari al 2,00% (era del 2,50% nel 2024 e del 5,00% nel 2023).
Se però noi ci accorgiamo del nostro errore, a condizione che ovviamente questo avvenga prima che se ne accorga l’Agenzia delle Entrate, possiamo rimediare versando una sanzione ridotta e gli interessi al tasso legale per i giorni dalla scadenza al ritardato versamento.
Imposta, sanzione e versamento devono essere versati con codici tributo differenti: gli acconti con codice 4034 o 4033, la sanzione con codice 8901 e gli interessi con codice 1989.
Come si calcola la sanzione?
In luogo della sanzione ordinaria del 25% (o del 12,5% per ritardi sino a 90 giorni), in caso di ravvedimento operoso esistono diverse misure che dipendono dalla nostra “velocità” nel sanare l’errore.
Per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024 la sanzione è di seguito elencata:
- Ravvedimento “sprint”: 0,1000% per ogni giorno di ritardo se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
- Ravvedimento “breve”: 1,5000% dal 15° al 30° giorno di ritardo;
- Ravvedimento “trimestrale” 1,6667% dal 31° al 90° giorno di ritardo;
- Ravvedimento “annuale”: 3,7500% dal 91° al termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa;
- Ravvedimento “biennale”: 4,2857% dal termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa al termine della dichiarazione dell’anno successivo;
- Ravvedimento “ultra-biennale”: 5,0000% oltre il termine di cui al punto precedente.
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione è di seguito indicata:
- Ravvedimento “sprint”: 0,0833% per ogni giorno di ritardo se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
- Ravvedimento “breve”: 1,2500% dal 15° al 30° giorno di ritardo;
- Ravvedimento “trimestrale” 1,3889% dal 31° al 90° giorno di ritardo;
- Ravvedimento “annuale”: 3,1250% dal 91° al termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa;
- Ravvedimento “ultra-annuale”: 3,5714% dal termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.
Come si calcolano gli interessi?
Gli interessi legali per ravvedimento operoso si calcolano secondo la formula dell’interesse semplice in relazione ai giorni di ritardo, applicando il tasso di interesse legale vigente nel periodo.
Se, ad esempio, la violazione riguarda un acconto che avremmo dovuto versare il 2 dicembre 2024 (perché il 30 novembre era sabato) e vogliamo sanare il ritardo versando in data 20 dicembre, il calcolo è molto semplice: si tratta di 18 giorni tutti al tasso del 2,50%, che è il tasso legale vigente nel 2024.
Dovremo perciò semplicemente moltiplicare l’importo dell’imposta non versata alla scadenza (ipotizziamo 3.000 euro) per il tasso di interesse e poi determinare la frazione corrispondente ai giorni, quindi 3.000,00 x 2,50% x 18 / 365 = 3,70 euro.
Se, però, ipotizziamo di sanare la violazione il 10 gennaio, gli interessi saranno calcolati al 2,50% per la parte riferita a 2024 e al 2,00% per la parte riferita al 2025, quindi per 29 giorni al 2,50% e per 10 giorni al 2,00%.
In questo caso, quindi, il nostro calcolo di interessi sarà:
3.000,00 x 2,50% x 29 / 365 + 3.000,00 x 2,00% x 10 / 365 = 7,60 euro.
Il divisore è sempre 365, anche negli anni bisestili, come nel nostro caso (anno 2024), e questo è stato chiarito dalla Risoluzione 296/E del 14 luglio 2008 dell’Agenzia delle Entrate.

Laureata in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, ha maturato oltre 30 anni di esperienza in campo amministrativo e fiscale. Durante la pratica professionale ha insegnato Ragioneria e in seguito ha acquisito oltre dieci anni di esperienza con una delle big four della revisione e consulenza contabile. Nel 2004 ha avviato un suo studio professionale e all’attività di consulenza affianca quella di docente nelle materie fiscali e previdenziali nei corsi di formazione per gli operatori dei CAF.